QUANDO è possibile ESCLUDERE la responsabilità del DEBITORE, e l’applicazione di eventuali penali o decadenze?
* Quando le misure di contenimento riguardano caso in esame;
* Quando esse hanno inciso sull’adempimento del contratto: come?
> rendendo IMPOSSIBILE la prestazione oggetto di contratto (art. 1256 c.c.) - nn purché l’impossibilità non sia solo temporanea, in tal caso il debitore sarebbe esonerato solo dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento, infatti secondo la Suprema Corte in caso di impossibilità temporanea il contratto si sospenderebbe, ciò chiaramente non oltre i limiti dell’interesse del creditore (Cass 956/1986) -
> rendendo ECCESSIVAMENTE ONEROSA la prestazione oggetto di contratto (art. 1467 c.c.) da considerarsi tale un aumento del costo originario della prestazione, d’entità superiore alla normale alea contrattuale, gli Ermellini statuiscono come “eccessiva onerosità” quella conseguente alla diminuzione di valore della controprestazione (Cass. 11947/2003; Cass. 1559/1995).
Applicabilità ai contratti turistici:
La tematica può venire in considerazione agli effetti delle considerazioni che precedono sull’opportunità o meno di invocare il cd. factum principis.
L’art. 28 co. 5 d.l. n. 6/2020 prevede che i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interesse dal contagio, nonché gli interessati a titolo di viaggio, avente come destinazione stati esteri, ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale, possono esercitare, ai sensi dell’art. 41 del decreto lgs. N. 79/2011 il diritto di recesso di pacchetto turistico.